Impugnazione assemblea del 21/03/2022
Stato dell’azione: conclusa
Il 1 dicembre 2023 il Tribunale di Bolzano ha emesso la sentenza relativa alla impugnativa della assemblea del 21/03/2022, presentata il 20/04/2022.
I punti oggetto dell’impugnativa erano essenzialmente:
- illegittimità delle delibere ai punti 2 e 3 del verbale dell’assemblea (approvazione della camera campione, determinazione del costo in 11.000€ a millesimo, costituzione del Fondo di riserva di 9 milioni, con immediata richiesta di versamento delle quote da parte dei comproprietari)
- illegittimità del procedimento per l’elezione dei rappresentanti, riguardanti sia le modalità di raccolta dei voti (data di scadenza prorogata al 30/11/2021 rispetto alla scadenza del 30/09/2021 indicata dal regolamento, mancata consegna della anagrafica dei comproprietari agli aventi diritto, voti conferiti non direttamente al notaio designato ma ad altri soggetti) che la modalità di spoglio e conteggio dei risultati (spoglio eseguito dall’amministratore e solo ratificato dal notaio, negata la presenza dei candidati rappresentanti allo spoglio, errata attribuzione del numero di voti ad un comproprietario all’interno di ogni unità).
Per quanto riguarda il punto 1) la sentenza ha integralmente accolto la domanda di nullità delle deliberazioni di cui ai punti 2 e 3, anche per il mancato rispetto dell’art. 20 del Regolamento di Comunione, che prescrive che per approvare “modifiche particolarmente rilevanti… dell’unità“ necessita la maggioranza dei 2/3 delle quote di comproprietà.
Questo provvedimento cancella definitivamente sia l’approvazione della Camera Campione, realizzata su progetto dell’Arch. Tauber, che la definizione della quota a carico dei comproprietari (€ 11.000 a millesimo) e la costituzione del Fondo di riserva di 9 milioni.
Le quote eventualmente versate dai comproprietari dovranno essere interamente restituite.
Conviene ricordare che molte di queste quote sono state riscosse forzatamente, con la minaccia di non consegna delle chiavi, prima che intervenisse il decreto di sospensiva cautelare, emesso in seguito all’impugnativa.
Per quanto riguarda il punto 2) il Giudice non è entrato nel merito delle argomentazioni dei ricorrenti e ha respinto tutte le richieste, ritenendo semplicisticamente di considerare tardiva l’impugnativa delle elezioni, sul presupposto che la medesima avrebbe dovuto essere effettuata entro 30 giorni dal verbale del Notaio del 20 dicembre 2021 (del quale non si è avuta immediata conoscenza non essendo stato consentito a nessuno di partecipare allo spoglio, che è stato pubblicato sul sito del Condominio solo a fine gennaio 2022 e al quale non ha fatto seguito alcuna proclamazione dei risultati).
Su questo punto quindi la sentenza non fornisce alcun chiarimento sulla legittimità o meno della procedura attualmente utilizzata per l’elezione dei Rappresentanti.